Più trasparenza: passaggio altro operatore
Più trasparenza per chi passa da un operatore all’altro
La nuova legge, approvata da pochi giorni in Senato,
stabilisce alcune importanti novità volte a garantire una maggiore trasparenza per il cliente che intende passare da un operatore telefonico ad un altro.
dovranno esplicare con chiarezza quali sono le spese da sostenere in fase di cambio di gestore e tariffa:
costi di attivazione, prezzo della nuova SIM, eventuali vincoli contrattuali vari…
tutto dovrà essere espresso nel minimo dettaglio ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti di chi si trova a effettuare la scelta di passare da un operatore all’altro.
Gli altri aspetti toccati dalla nuova norma stabiliscono una maggiore semplicità nel
garantire la libertà del cliente di recedere dal contratto qualora ne sentisse la volontà (per esempio,
a seguito di una rimodulazione o di mutate necessità ed esigenze):
in questo caso la procedura deve poter avvenire nel minor tempo possibile e, soprattutto, anche attraverso strumenti telematici,
senza quindi la necessità di recarsi in negozio o di perdere ore in attesa ad un call-center.
Nuove condizioni anche per la durata massima dei contratti vincolanti, che non potrà essere superiore ai 24 mesi:
Oltre questa data il cliente deve avere sempre e comunque diritto a recedere dalla propria offerta senza il pagamento di alcuna penale,
ed eventualmente rimanere col proprio operatore (stipulando un altro tipo di contratto) o passare a TIM, Vodafone, Wind – Tre.
Qui discorso più approfondito per quanto riguarda il disegno di legge .
Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv.
E’ quanto precisa una nota ministeriale a proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali.
La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia,
internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).
In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse.
Secondariamente stabilisce che le eventuali penali già esistenti nelle promozioni devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore.
In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita.
Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.
In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.
In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito,
allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente.
Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza,
e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore.
E’ senza dubbio una notizia positiva che vengano fissate la durata delle promozioni, nonchè l’innalzamento dei requisiti di trasparenza nei confronti del consumatore.
Però altrettanto evidente che un cambio di gestore telefonico avviene quasi sempre in virtù di una promozione da parte di un altro gestore,
e dunque “i costi d’uscita proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione” saranno pressochè sempre presenti.



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